Prescrizione bollo auto, il tribunale chiarisce quando non va più pagato

Il bollo auto cade in prescrizione dopo un numero prestabilito: la sentenza del Tribunale di Cosenza fuga i dubbi, schierandosi dalla parte dei conducenti

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Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ogni anno i guidatori italiani sono tenuti a pagare il bollo auto, una tassa di possesso che varia a seconda della regione e del tipo di veicolo. La scadenza è indicata sul libretto di circolazione e, in genere, coincide con il mese di immatricolazione del mezzo. È importante ricordare che il relativo pagamento non avviene mediante avviso, pertanto occorre tenere sotto controllo la data di scadenza.

Qualora l’obbligo venga trasgredito, l’Agenzia delle Entrate (AdE) ha diritto a richiedere il pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione, nonché gli interessi di mora, purché entro il triennio successivo, a decorrere dal primo giorno dell’anno seguente. Dunque, laddove in questo intervallo non batta cassa, perde il potere di rivalsa. Sulla questione è intervenuta mediante sentenza 1711/01/2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza.

Il pronunciamento del Tribunale di Cosenza

Nello specifico, l’ente ha sancito che, ai fini della prescrizione, non fa fede la data di spedizione della cartella esattoriale da parte dell’AdE, bensì la data di consegna al contribuente. In sostanza, al fine di interrompere il termine, l’autorità è tenuta ad accertarsi l’effettiva notifica della cartella esattoriale al proprietario del mezzo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza.

A scopo esemplificativo, supponiamo di non aver saldato il bollo del 2023. In tale circostanza, l’Agenzia delle Entrate dovrà assicurarsi che la comunicazione dell’insoluto ci arrivi entro il 31 dicembre del 2026. Per i piccoli importi la Legge di Bilancio ha introdotto lo stralcio dei carichi fino a 1.000 euro affidati agli agenti di riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.

Il pronunciamento del Tribunale di Cosenza è rilevante, poiché costituisce un orientamento giurisprudenziale favorevole ai contribuenti. Se un automobilista riceve una cartella esattoriale per un bollo prescritto, avrà, pertanto, diritto ad eccepirlo e verrà esonerato dall’obbligo. Si consiglia di consultare un professionista in merito, come un avvocato o un commercialista, al fine di valutare la propria situazione. Accertato di essere in regola, l’istanza di annullamento va inoltrata all’AdE entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella. Non accoglie la domanda? È consentito appellarsi alla Commissione Tributaria Provinciale.

Atti interruttivi

Degli atti interruttivi possono interrompere il processo, tra cui l’avviso di accertamento, il sollecito di pagamento, la notifica della cartella esattoriale, l’intimazione di pagamento, il preavviso di fermo dell’auto e l’atto di pignoramento. Il termine dei tre anni è generico, con un’eccezione rappresentata dal Piemonte, dove viene allungato di un biennio e, quindi, a cinque anni, anziché tre.

Comunque sia, per andare sul sicuro è importante provvedere al saldo del bollo auto entro la scadenza. In presenza di dubbi, è buona norma verificarne il pagamento sul portale dell’AdE. Siccome le pratiche da rispettare sono numerose, capita di incorrere in dimenticanze. Ecco allora che torna utile un promemoria sullo smartphone o sul computer. Altrimenti, è possibile aderire al servizio di pagamento automatico offerto dall’Agenzia delle Entrate.

In alcune regioni, quale la Lombardia e la Campania, la domiciliazione bancaria consente un risparmio sul totale da versare. In caso di saldo non avvenuto, il proprietario ha modo di mettersi in regola tramite la formula del ravvedimento operoso: la somma finale da corrispondere, inclusa la sanzione e gli interessi, aumenta progressivamente con il passare del tempo.